IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il primo  comma  dell'art.  7  della  legge  regionale  17
febbraio 1986, n. 5 concernente "Disciplina per l'autorizzazione e la
vigilanza  sulle  istituzioni  sanitarie  di  carattere  privato  che
svolgono  attivita'  ambulatoriale,  nonche'  per  il  trasporto   di
infermi", viene aggiunto il seguente secondo comma:
   "2.  La  direzione  degli  ambulatori  odontoiatrici  puo'  essere
assunta anche da chi e'  abilitato  all'esercizio  della  professione
sanitaria  di odontoiatria ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio
1986, n. 409 concernente 'Istituzione della professione sanitaria  di
odontoiatria  e  disposizioni  relative al diritto di stabilimento ed
alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle comunita' europee'".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 25 novembre 1991
 
                             GIOVENZANA
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991
e  vistata  dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991
prot. n. 20902/2631).